FAQs

Frequently Asked Questions


La polizza collettiva di responsabilità professionale assicura tutti i danni che unTSRM-PSTRP possa arrecare a terzi durante lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con la sua funzione e prevista dalla legge, sia che si tratti di un dipendente/strutturato di un Ente pubblico, di un dipendente/strutturato di un Ente privato o che sia un libero professionista
Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura,sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal TSRM PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
Si, la polizza tutela anche per gli eventi che possanoverificarsi all'interno di unos tudio privato oltre ché presso Aziende ospedaliere e/o cliniche convenzionate con il SSR.
La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le Spese Legali in ambito civile. Se un paziente danneggiato facesse un’ azione giudiziaria civile nei confronti di un PSTRP assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc..., e a ogni altra spesa di giustizia. Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari alquarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari adulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno. Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.
Se un paziente danneggiato facesse un’azione giudiziaria civile nei confronti diun TSRM assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suoAssicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o,infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere ilrisarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente,ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese dicarattere legale relative adavvocati, periti etc..., e a ogni altra spesa di giustizia. Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro illimite di un importo pari alquarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari adulteriori € 500.000 per sinistro e per anno. Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese digiustizia penale. Occorre, dunque, che la nomina diun perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere ilrimborso da parte della Compagnia di assicurazioni. In ogni caso ilbroker AON provvederà a gestire ogni danno con attenzionestando al fianco di ogni Assicurato e guidandolo nelle varie operazioni che, di volta in volta, saranno necessarie.
Le pratiche di adesione alla polizza e di rinnovo iscrizione sono disgiunte. Il Programma Assicurativo per i TSRM e PSTRP ha scadenza il 31 dicembre di ogni anno e ciascun iscritto può rinnovare la sua copertura entro il 30 aprile mantenendo l’efficacia delle garanzie al 31 dicembre dell’anno precedente. Ad ottobre le assemblee deliberano la TIA dell’anno successivo, pertanto è possibile aggiornare il portale immediatamente dopo che gli Ordini la comunicano alla Federazione.  
L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o €35 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000o di € 5.000.000. Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa. Cosa vuole dire questo? Che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel PSTRP, cui quel caso si riferisce, assicurato con un massimale di € 5.000.000, rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.
Sono comprese nelle garanzie di polizza, le tecniche osteopatiche e le manipolazioni ad alta velocità, in quanto rientranti nella “attività prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento” propria della professione di Fisioterapista.
Ci sono molteplici motivi di carattere economico, assicurativo e gestionale che potrebbero giustificare la scelta della proposta assicurativa offerta dalla FNO. Si tratta, infatti, di una soluzione incomparabile con quanto tradizionalmente offerto dal mercato assicurativo, in quanto:
  • è realizzata su misura per tutti i professionisti sanitari: qualsiasi attività viene (o sarà) consentita al professionista sanitario, sarà automaticamente coperta dalla polizza;
  • copre sempre: la polizza copre il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o un libero professionista. Inoltre copre non solo le richieste di risarcimenti avanzate dall’Azienda sanitaria in caso di rivalsa amministrativa (avanti alla Corte dei Conti) ma anche qualsiasi risarcimento da un procedimento civile o penale direttamente richiesto al professionista sanitario
  • è adeguata: risponde ai requisiti minimi già richiesti dalla legge
  • è economica: ha un premio molto basso
In realtà, ogni professionista sensibile anche alla gestione e riduzione del rischio a cui è esposto, dovrebbe porre l’attenzione su quest’ultimo aspetto:
  • è utile: consente di attivare il Sistema di protezione
Si tratta di un complesso organizzato di persone e servizi che la FN mette a disposizione degli iscritti (e dei pazienti) per una esperienza professionale più sicura. Grazie alla Polizza assicurativa, alla sua capillare diffusione e al monitoraggio dei sinistri, infatti, è possibile raccogliere una serie di informazioni dettagliate sui rischi della professione: la centralizzazione dei dati riguardanti i Professionisti Sanitari. L’analisi di questi dati può rilevare le criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni area professionale, può orientare lo sviluppo di alcuni servizi dedicati alla protezione, prevenzione e difesa degli iscritti:
  • servizi di protezione: monitoraggio e sviluppo delle caratteristiche e dei servizi offerti dall’Assicuratore;
  • servizi di prevenzione: informazione, formazione, orientamento, (ri)organizzazione e consulenza specifica per la riduzione dell’esposizione al rischio;
  • servizi di difesa: monitoraggio e coordinamento dell’attività dei consulenti e periti incaricati dai Giudici nei processi (civili e penali).
  • servizi per la qualità delle cure: collaborazione con le Associazioni Scientifiche e promozione delle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle Linee Guida
Per svolgere tutte queste attività, nel corso del 2017-18, la ex FNC TSRM, ora FNO TSRM PSTRP , si è dotata di un’apposita Commissione che nel tempo ha definito alcuni tavoli scientifici mirati a costruire quanto necessario per una corretta formazione e informazione degli iscritti, ha collaborato nella realizzazione del protocollo di intesa con il CSM e il CNF relativo alle regole da adottare per l’iscrizione agli albi dei CTU e dei Periti presso i Tribunali italiani in conformità a quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 24/2017 ed ha attivato alcuni servizi utili al collegamento con le società scientifiche professionali.
Si, possono coesistere due o più assicurazioni checoprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondor ischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro. La polizza della Convenzione Collettiva PSTRP voluta dalla Federazione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.