Retroattività e ultrattività della polizzaSegreteria2021-02-16T13:01:50+01:00La retroattività riguarda il tempo trascorso tra l’evento dannoso (quando è stato commesso il presunto errore professionale che fa scaturire la responsabilità) e la richiesta di risarcimento.
Ad esempio: se una polizza prevede 10 anni di retroattività e a gennaio 2018 viene notificata una richiesta di risarcimento per un fatto del dicembre 2007 (10 anni e 1 mese prima) la polizza non interverrà. Potrebbe in questo caso venire incontro la prescrizione, ovvero il tempo che il danneggiato ha per chiedere i danni (5 o 10 anni a seconda che si tratti di un rapporto extracontrattuale o contrattuale).
Ma, secondo la Cassazione Civile, la prescrizione per il danneggiato inizia a contarsi da quando lo stesso ha la consapevolezza del danno subito. Ad esempio, se a distanza di anni da una cura un soggetto inizia ad accusare dei malesseri e a seguito di esami diagnostici scopre che la causa è legata a quella cura che si è rivelata essere sbagliata, è da quel momento che iniziano a decorrere i 5 o 10 anni di tempo.
La ultrattività o postuma risponde alla stessa logica, ma riguarda le richieste di risarcimento successive alla cessazione dell’attività professionale, che possono giungere al Professionista assicurato in quiescenza o ai suoi eredi a distanza di anni (abbiamo visto anche di molti anni). Se una polizza prevede 5 anni di postuma si corre il rischio che una richiesta di risarcimento rimanga fuori copertura, e anche 10 anni potrebbero non essere sufficienti.
La Federazione nazionale con la polizza collettiva a favore dei propri iscritti ha risolto il problema alla radice: sia la retroattività che la ultrattività sono illimitate.