FAQ area difesa

FAQ area difesa

Quest’area raccogliere tutti i quesiti posti riguardanti l’area difesa, la consulenza e la perizia nell’ambito dei giudizi di responsabilità sanitaria.

L’area difesa, raggiungibile tramite il contatto email difesa@tsrm.org

e il sistema di protezione e polizza assicurativa, raggiungibile tramite il contatto email sistema.protezione@tsrm.org

sono a disposizione di ciascuno per fornire assistenza, rendere le informazioni e rispondere ai quesiti inerenti il proprio mandato istituzionale.

Q1:

Sono un educatore professionale. Sono previste nella fad le responsabilità penali di chi si prende cura di minori, soggetti diversamente abili ecc., per incuria, eventuali abbandoni, uso eccessivo di strumenti educativi e quali sono le reali responsabilità penali di lavora in comunità con soggetti fragili e/o minori.

A1:

Nel corso delle relazioni presenti nella FAD sono enunciati alcuni principi giuridici, ma è opportuno ricordare che il corso proposto ha finalità differenti: ed è proposto per promuovere presso i propri iscritti la formazione di competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l’amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi. Certamente, gli approfondimenti specifici come quelli esposti richiederebbero corsi su misura profilo per profilo. Non mancheranno occasioni per la promozione ed il confronto su queste tematiche. Suggeriamo di seguire la pagina www.spepa.it che verrà costantemente aggiornata


Q2:

Può essere applicato lo scudo penale ai professionisti sanitari cosi come per i medici  per la vaccinazione. in caso positivo in che forma?

A2:

Non ha senso parlare di scudo penale: servirebbe uno scudo che esoneri i professionisti sanitari dalle responsabilità derivante dalla gestione del Covid-19. La Federazione è al lavoro per sensibilizzare le istituzioni su questo tema.

***aggiornamento: E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 01-04-2021 il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici“. L’art. 3 del Decreto-Legge interviene in tema di vaccinazioni e cd. “scudo penale” stabilendo che «per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».


Q3:

Vorrei un chiarimento sulla distinzione tra sinistri ed eventi avversi

A3:

Sinistri, sono quella parte di eventi avversi che hanno una rilevanza assicurativa. Gli eventi avversi sono un insieme più ampio che ricomprende anche i fatti che, sebbene negativi, non assumono rilevanza giuridica.


Q4:

E’ fornita qualche informazione, non solo numerica, sui sinistri affrontati sino ad oggi?

A4:

I dati sui sinistri prendono valore e significato sulla base delle frequenze con cui si manifestano. Nel primo anno di attività della polizza per tutte le professioni, il volume di informazioni (circa 50 sinistri aperti) ottenuto non ha valore tale da poter permettere inferenza statistica sulle singole realtà professionali. Tuttavia, grazie alle analisi aggregate alcune considerazioni possono essere fatte in merito alla sinistrosità, agli ambiti di maggior frequenza ed ai contesti in cui si manifestano. Nel prossimo semestre è in previsione la produzione e pubblicazione di un report periodico e dettagliato dei risultati ottenuti in forma aggregata. Suggeriamo di seguire la pagina spepa.it che verrà costantemente aggiornata.


Q5:

Webinar di sicuro interesse e molti spunti. In relazione allo SP&PA, quando verrà ridefinito incorporando tutte le professioni?

A5:

Le attività dello SP&PA non possono entrare nei dettagli caratteristici e peculiari di ogni realtà professionale se non attraverso il contributo diretto e specialistico di ogni profilo afferente. Per questo la FNO ha inviato in data 16 Nov 2020 (prot. 1627/2020) ai presidenti delle CDA nazionali la richiesta di nomina dei referenti per il gruppo SPePA. I nominativi che verranno forniti saranno tempestivamente inseriti all’interno dei nostri canali per favorire il confronto e l’operatività. Suggeriamo di seguire la pagina spepa.it che verrà costantemente aggiornata.


Q6:

La formazione poi e’ considerata sufficiente per tutti i tribunali italiani o ci sono anche vincoli particolari o circolari di interpretazione dei singoli fori?

A6:

Alcuni Tribunali hanno normato con appositi accordi, coinvolgendo gli Ordini professionali, i requisiti di accesso agli Albi dei consulenti e dei periti (è il caso, ad esempio, del Tribunale di Firenze, Milano, Cosenza). Ne parliamo approfonditamente all’interno del corso, in apposita lezione nel blocco 5. Ad ogni modo, come previsto dall’Accordo nazionale sottoscritto dalla FNO con il CSM e CNF, gli Ordini territoriali partecipano all’attività istruttoria dei Comitati che, nei tribunali, valutano le domande, i quali, a seguito di un previo esame delle domande, possono portare utilmente al Comitato proprio osservazioni e annotazioni (art. III co. 10 Accordo). Il possesso di questa formazione, che risponde ai requisiti previsti ai sensi dell’art.15 l. 24/2017, e come previsto dall’ art. VI co. 4, permette l’Ordine territoriale di poter certificare, il possesso di competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l’amministrazione della giustizia. E’ comunque indispensabile rispettare, oltre il possesso di questa formazione, requisiti primari e secondari, condotta morale specchiata, etc. (come indicato nei codici civile e penale). Nella scheda sintetica è possibile prendere visione di alcuni elementi di lettura del nostro accordo.


Q7:

A proposito di consenso informato, sarebbe importante considerare la peculiarità di ogni professione. Teniamo presente ad es. i progetti terapeutici concordati nell’ambito della salute mentale, in cui talvolta l’assistito presenta difficoltà oggettive collegate alla sua situazione psichica (talvolta, ad es. con interdizione)

A7:

Il consenso informato, benchè di interesse e attinente agli aspetti di Responsabilità sanitaria, è’ un altro tema non contemplato all’interno delle attività dell’area difesa La sua trattazione è opportuna attraverso occasioni di approfondimento specifici.


Q8:

In relazione alle 19 professioni della FNO, siamo in grado di avere numeri di professionisti già iscritti agli Albi periti e CTU?

A8:

Attualmente non siamo nella condizione di una mappatura puntuale di coloro che sono formalmente iscritti quali consulenti o periti. Tale attività rientra nei futuri obiettivi dell’Area difesa all’interno dello sistema SPEPA. Suggeriamo di seguire la pagina spepa.it che verrà costantemente aggiornata.


Q9:

E’ facoltà del giudice avvalersi di periti non iscritti agli albi?

A9:

I codici di rito (civile e penale) e l’art. 15 della l. legge n.24/2017 statuiscono che i periti e i consulenti devono essere scelti tra le persone fornite di speciale competenza nella materia, iscritte di regola in appositi albi istituiti presso il Tribunale. La regola della scelta tra gli scritti all’albo è derogabile solo con adeguata motivazione da parte del giudice.


Q10:

Salve io mi sono iscritto come CTU ma al momento della domanda la figura tra quelle in elenco non era presente, di conseguenza mi hanno scritto come ortopedico. come può fare il giudice a chiamarmi se sono iscritto sotto altra professione ma non per mia volontà ma del sistema. e.s.

A10:

In seguito alla sottoscrizione dell’Accordo tra FNO TSRM e PSTRP (vedi art. II) è stato previsto che gli albi circondariali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l. 24/2017, recano una sezione riservata ai professionisti iscritti agli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tale sezione è suddivisa in sottosezioni, ciascuna delle quali corrisponde a una delle professioni per cui l’art. 1 del predetto decreto del Ministero della salute 13 marzo 2018 prevede l’esistenza di un apposito albo. Sarebbe opportuno, in sinergia, con il proprio Ordine, proporre la sottoscrizione di un Accordo locale. Restiamo a disposizione per poter supportare l’Ordine territoriale.


Q11:

Esiste un elenco dei Tribunali che hanno sottoscritto l’accordo?

A11:

La Federazione monitora costantemente la sottoscrizione degli Accordi locali. Allo stato attuale non sono moltissimi, aggiorneremo il sito www.spepa.it nell’area Difesa, con le informazioni in nostro possesso, così da rendere le informazioni attuali e consultabili. Suggeriamo di seguire la pagina spepa.it che verrà costantemente aggiornata.


Q12:

Per l’iscrizione all’Albo dei CTU occorre un’anzianità d’iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza di 5 anni. Per noi ancora non sono passati. Occorre aspettare.

A12:

Ne parliamo all’interno del corso. L’accordo nazionale definisce i requisiti minimi che l’esperto professionista deve avere per dimostrare la presunzione di possesso di speciale competenza tecnica, aspetto indispensabile, previsto dai codici di rito (civile e penale), richiesto al professionista per potersi iscrivere in uno degli Albi presso un Tribunale. Nel testo di accordo che invitiamo a consultare attentamente non rinveniamo una simile restrizioni in merito all’iscrizione all’albo professionale.
È opportuno precisare che l’insussistenza di un requisito primario non preclude in termini assoluti l’iscrizione quale consulente o perito e potrà essere superata laddove gli elementi cd. “secondari” connessi al curriculum formativo, professionale o scientifico, denotino una rimarchevole e indubbia qualificazione del candidato. Inoltre si ricorda che nel Comitato, chiamato a valutare le domande di iscrizione, è sempre chiamato ad esprimere il proprio parere l’Ordine di afferenza professionale. Suggeriamo di leggere anche la risposta al quesito 14 di questa FAQ.


Q13:

Vorrei sapere se si è ricercatori universitari a tempo pieno per queste attività’ si deve chiedere al dipartimento di afferenza l’autorizzazione come attività extra istituzionale ?

A13:

L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Per questo è opportuno richiedere ed ottenere nullaosta allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, come quello che potrebbe essere il conferimento da parte del giudice di una perizia o consulenza. Ad ogni modo sarà opportuno valutare se il nullaosta, secondo l’organizzazione della propria azienda e del tribunale di afferenza territoriale,  deve richiesto alla propria azienda e presentato in fase di richiesta di iscrizione o nel momento di conferimento dell’incarico.


Q14:

Il corso “Gli strumenti della responsabilità professionale sanitaria e la consulenza tecnica” fornisce le conoscenze sufficienti e le abilità per iscriversi poi successivamente all’albo dei periti CTU? Oppure bisogna fare un altro iter/corso?

A14:

Per rispondere in maniera puntuale a questo quesito dobbiamo differenziare i tre aspetti: il corso, l’iscrizione e  le abilità/le conoscenze per svolgere l’attività di consulente o perito.

A) Il corso è pensato per fornire competenze funzionali alla collaborazione del professionista con l’amministrazione della giustizia e gli operatori forensi, considerand

  • l’art. 15 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, che prevede, al co. 1 che “i consulenti tecnici d’ufficio da nominare… siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite mediante specifici percorsi formativi”. A questo scopo il corso “Gli strumenti della responsabilità professionale sanitaria e la consulenza tecnica” è sufficiente a dimostrare le conoscenze nel campo della conciliazione necessaria alla iscrizione all’Albo dei CTU e dei Periti presso il Tribunale;
  • gli impegni assunti dalla nostra Federazione nazionale TSRM e PSTRP con l’Accordo sottoscritto con il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense ( VI, co. 4), al fine di promuovere, presso i propri iscritti, la formazione di competenze funzionali alla collaborazione con l’amministrazione della giustizia e gli operatori forensi, impegnandosi a favore di appropriati e specifici percorsi formativi (anche nell’ambito della conciliazione, alla luce di quanto previsto dagli articoli 8 e 15, co. 1della l. 24/2017);
  • a tale proposito è opportuno notare come alcuni Tribunali circondariali (si veda ad es. Firenze punto 5 o Cosenza punto 4), richiedano, per l’iscrizione negli albi, la certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico-giuridico.

B) L’iscrizione all’albo dei consulenti e dei periti presso il tribunale, prevede alcuni requisiti specifici. Il più importante dei quali è rappresentato dal possesso della speciale competenza.

I riferimenti normativi sono rappresentati:

  • per l’Albo dei Consulenti tecnici in materia civile: art. 61 c.p.c., artt. 13/23 disp. att. c.p.c.;
  • per l’Albo del Periti in materia penale: art. 67/73 disp. att. c.p.p.
  • per le professioni sanitarie, in particolare, dall’art. 15 l. 24/2017.

Le richieste di iscrizione all’albo dei consulenti e/o dei periti, nelle sezioni riservate ai professionisti iscritti ad uno degli Ordini territoriali dei TSRM e PSTRP (art. II – Accordo FNO TSRM e PSTRP, CSM e CNF) sono consentite, solitamente, ai professionisti che, residenti nella circoscrizione del Tribunale, oppure, sentito il tribunale, considerando il domicilio professionale (qualora non coincida con la residenza), siano:

  • forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia o disciplina,
  • forniti di condotta morale e politica specchiata,
  • iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

È opportuno sottolineare che, il già citato Accordo di intesa tra FNO TSRM e PSTRP, CSM e CNF ha individuato alcuni criteri utili per la valutazione, da parte dei Comitati che presso i Tribunali sovraintendono alle pratiche di iscrizione dei professionisti negli albi dei consulenti e dei periti, del possesso della speciale competenza (art. III), al fine di assicurare, negli stessi albi circondariali, l’ingresso di esperti di elevata qualificazione, la cui professionalità fosse rilevabile a partire da informazioni chiare e verificabili, garantendo, all’autorità giudiziaria, un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la responsabilità sanitaria. Infatti, la speciale competenza non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina o della materia oggetto del giudizio in cui si è chiamati a fornire il proprio parere, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico, sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.

C) Per svolgere le attività di consulenza tecnica e perizia, in collaborazione con il medico-legale (come previsto dall’art. 15 della l. 24/2017), o comunque sotto la forma della consulenza e perizia di parte, sono richieste abilità e conoscenze acquisite sia attraverso la propria attività professionale (esperienza) sia attraverso percorsi di formazione post-base e specializzazione, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico, sia dall’esperienza professionale del singolo esperto. Le conoscenze proprie delle discipline giuridiche sono soltanto un’aspetto di questa attività che deve fornire, quando richiesto, al giudice un supporto conoscitivo delle discipline sanitarie. Questo corso, oltre alla finalità di assicurare conoscenze funzionali alla collaborazione dell’esperto con l’amministrazione della giustizia e gli operatori forensi, è sicuramente una valida introduzione ad percorso che si andrà a consolidare nel tempo, con esperienza, formazione specialistica ed approfondimenti soggettivi.


Q15:

Ho letto che fra i requisiti previsti per l’iscrizione all’albo come CTU è necessario un’esperienza lavorativa di almeno 10 anni. Ad oggi non ho maturato questo requisito. Il corso a cui sto partecipando ha una validità a tempo oppure la sola partecipazione oggi mi dà diritto ad iscrivermi quando avrò maturato i 10 anni di servizio ( che nel mio caso è fra 3 anni)?

A15:

Il corso risponde agli impegni che la Federazione nazionale ha assunto con la sottoscrizione dell’Accordo con il CSM e il CNF, al fine di garantire ai professionisti la “formazione di competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l’amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi” (art. VI co. 4).

Per conferire maggiore valenza, il corso è stato anche accreditato quale formazione ECM e risultante per questo nella sua posizione presso l’anagrafe delle professioni sanitarie (istituita presso il Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie). Per questo, sicuramente nel corso del triennio formativo, in cui la formazione si è svolta (come definito sulla base della normativa vigente in tema di formazione continua in medicina), conserva la sua validità e non ripetibilità (non può infatti ripetere uno stesso corso già seguito). Benchè il corso rappresenti una mera introduzione alle materie giuridico-forensi (pensata con il fine di migliorare la preparazione dei professionisti che volessero intraprendere la strada della consulenza e della perizia), come può comprendere tale ambito è costantemente oggetto di modifiche, sia attraverso la legislazione sia attraverso la giurisprudenza e le sentenze, per cui non possiamo considerare, fin da ora che, i contenuti del corso, si possano ritenere ancora esaustivi e completi, in un margine di tempo così ampio.

Ad ogni modo è opportuno precisare che:

  1. La speciale competenza, uno dei requisiti richiesti dai codici di rito per l’iscrizione presso gli Albi circondariali, non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina o della materia oggetto del giudizio in cui si è chiamati a fornire il proprio parere, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico, sia dall’esperienza professionale del singolo esperto;
  2. Va segnalato che il periodo minimo orientativo di esercizio della professione indicato come idoneo a comprovare l’acquisizione della speciale competenza è stato fissato in dieci anni, in assenza di un titolo di specializzazione conseguito presso una scuola di specializzazione istituita dal MIUR e in 5 anni in presenza di predetto titolo. Le professioni cui risultano applicabili entrambi i termini, possedendo le medesime i predetti percorsi di specializzazione, sono quelle dei biologi, dei farmacisti, degli psicologi e dei veterinari. Diversamente, per le altre professioni vale il periodo dei dieci anni.
  3. Merita di essere ricordato che, nella logica delle linee guida stabilite con gli accordi, tale elemento di valutazione fa insorgere, insieme agli altri che si sono qualificati come primari, una presunzione positiva di speciale competenza; correlativamente, l’insussistenza di tale periodo minimo di esercizio della professione non preclude in termini assoluti l’iscrizione all’albo circondariale: in tali casi, la presunzione negativa può essere superata laddove gli elementi c.d. “secondari” connessi ai curricula formativo, professionale e scientifico denotino una rimarchevole e indubbia qualificazione del candidato.
  4. Il possesso da parte del candidato di questa formazione (che è bene ricordare, risponde ai requisiti previsti ai sensi dell’art.15 l. 24/2017, e come previsto dall’ art. VI co. 4), permette l’Ordine territoriale, chiamato ad esprimersi in sede di approvazione della domanda presentata al proprio Tribunali, di poter certificare, il possesso di competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l’amministrazione della giustizia, formazione che può essere comunque certificata con la partecipazione ad altri corsi, possesso di master, etc. nel rispetto dei contenuti formativi.

Ai fini dell’iscrizione presso il proprio Tribunale, nell’albo dei consulenti o dei periti, è comunque indispensabile rispettare il possesso dei requisiti primari e secondari, condotta morale specchiata, etc. (come indicato nei codici civile e penale). Nella scheda sintetica è possibile prendere visione di alcuni elementi di lettura del nostro accordo.

Le consigliamo di prendere, inoltre, visione all’interno delle FAQ del quesito 6, 12 e 14 che le potranno fornire ulteriori chiarimenti a riguardo.


Q16:

Ho partecipato al corso con l’intento di provare l’esperienza del perito o CTU, ma non mi è chiaro un aspetto:
Prima di presentare la domanda presso il tribunale di competenza territoriale, devo sottoporre la stessa al direttivo dell’ordine presso il quale sono iscritta?
Ed inoltre, nel mio caso, ritiene possa avere tutte le caratteristiche per poter aspirare al ruolo indicato?
Sono fisioterapista dal 2005, LP, consigliere d’albo fisioterapisti, iscritta ad AIFI, ho un ulteriore laurea in economia e marketing, non ho carichi pendenti, nè richiami per cattiva condotta.

A16:

  • Sottoporre la domanda di iscrizione al proprio Ordine:

Come primo suggerimento è consigliabile verificare la pagina del suo Tribunale di afferenza, dove potrà trovare eventuali informazioni di dettaglio per la procedura di iscrizione. È opportuno considerare che alcuni Tribunali hanno sottoscritto con gli Ordini territoriali o per categorie professionali appositi protocolli o avere procedura di iscrizione più dettagliate, in quanto ciascun Tribunale, nell’ambito della legislazione applicabile e dei protocolli/accordi nazionali sottoscritti, hanno comunque autonomia gestionale. Per fare un esempio pratico, il tribunale di Milano, nell’apposita pagina dedicata riporta indicazioni dettagliate per l’iscrizione agli albi prevede, al punto 6 di “Depositare  copia della domanda in bollo da Euro 16,00  unitamente alla seguente documentazione:  a)certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciato da non più di 90 giorni; b)curriculum vitae in formato europeo; c) copia della documentazione comprovante la speciale competenza tecnica, da inviare altresì all’ordine professionale (seguendo le istruzioni dell’Ordine)”. Naturalmente questa procedura non è uguale per tutti i Tribunali.

A tale proposito, però, è opportuno evidenziare che l’Accordo CSM, CNF e FNO TSRM e PSTRP, prevede all’art. III (Valutazione della speciale competenza), co. 10: “Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l’attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno di rappresentanti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia media e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi”. Per questo potrebbe essere utile che copia della domanda depositata in tribunale in fase di iscrizione sia fatta pervenire anche al Presidente dell’Ordine, per la previa valutazione della documentazione.

 

  • Caratteristiche per poter aspirare al ruolo indicato

Per l’iscrizione all’albo dei consulenti e dei periti presso il tribunale, è necessario il possesso di alcuni requisiti specifici, alcuni dei quali previsti dalla legislazione ed alcuni, quali criteri di qualità, sono previsti dal nostro accordo.

Il più importante dei quali è rappresentato dal possesso della speciale competenza.

I riferimenti normativi sono rappresentati:

per l’Albo dei Consulenti tecnici in materia civile: art. 61 c.p.c., artt. 13/23 disp. att. c.p.c.;

per l’Albo del Periti in materia penale: art. 67/73 disp. att. c.p.p.

per le professioni sanitarie, in particolare, dall’art. 15 l. 24/2017.

Le richieste di iscrizione all’albo dei consulenti e/o dei periti, nelle sezioni riservate ai professionisti iscritti ad uno degli Ordini territoriali dei TSRM e PSTRP (art. II – Accordo FNO TSRM e PSTRP, CSM e CNF) sono consentite, solitamente, ai professionisti che, residenti nella circoscrizione del Tribunale, oppure, sentito il tribunale, considerando il domicilio professionale (qualora non coincida con la residenza), siano:

  • forniti di speciale competenza tecnicain una determinata materia o disciplina (speciale competenza tecnica art. 15 disp att cpc ed art. 69 disp att cpp)
  • forniti di condotta morale e politica specchiata (art. 15 disp att cpc): da intendersi come condotta seria, onesta e proba, ovvero come assoluta trasparenza nella condotta morale, pubblica e privata, per la peculiare funzione di ausiliario del giudice
  • iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

È opportuno sottolineare che, il già citato Accordo di intesa tra FNO TSRM e PSTRP, CSM e CNF ha individuato alcuni criteri utili per la valutazione, da parte dei Comitati che presso i Tribunali sovraintendono alle pratiche di iscrizione dei professionisti negli albi dei consulenti e dei periti, del possesso della speciale competenza (art. III), al fine di assicurare, negli stessi albi circondariali, l’ingresso di esperti di elevata qualificazione, la cui professionalità fosse rilevabile a partire da informazioni chiare e verificabili, garantendo, all’autorità giudiziaria, un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la responsabilità sanitaria. Infatti, la speciale competenza non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina o della materia oggetto del giudizio in cui si è chiamati a fornire il proprio parere, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico, sia dall’esperienza professionale del singolo esperto. Ecco perché sarà opportuno descrivere all’interno del curriculum che presenterà tutti gli aspetti di qualificazione, specializzazione e di comprovata esperienza che potranno servire all’autorità giudiziaria di selezionare il miglior esperto per il caso concreto.

L’accordo, all’art. III (Valutazione della speciale competenza) prevede che, ai fini dell’iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le professioni rappresentate dalla FNO TSRM e PSTRP, la speciale competenza è valutata da parte dei Comitati circondariali distinguendo elementi di valutazione primari e secondari. I requisiti primari consistono nell’esercizio della professione per un  periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni; nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso; nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.

L’eventuale iscrizione a società scientifiche è un elemento di sicuro interesse che viene richiesta tra le informazioni da rendere in fase di iscrizione mediante la compilazione di una scheda (fascicolo personale), di cui all’art. IV dell’Accordo, co. 2 lett. g.

Il possesso della Laurea in economia, invece, ai fini dell’iscrizione quale perito o consulente nelle sezioni riservate ai professionisti iscritti ad uno degli Ordini territoriali dei TSRM e PSTRP non appare a nostro avviso elemento significativo. Ad ogni modo il candidato, in fase di iscrizione può indicare ogni ulteriore elemento che ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza e di qualificazione sotto l’aspetto professionale.

Consultando il sito spepa.it e la pagina dedicata dell’Area difesa, potrà trovare ulteriori informazioni e documenti sulla tematica oggetto del corso.

Inoltre, è stata predisposta una scheda di lettura dell’Accordo.

Le consigliamo di prendere, inoltre, visione all’interno delle FAQ del quesito 6, 12 e 14 che le potranno fornire ulteriori chiarimenti a riguardo.