Frequently Asked Questions
- Onere della prova molto alleggerito per il paziente: basta provare l’esistenza del danno e che questo dipende dalla condotta professionale posta in essere dal professionista;
- Il professionista deve provare che non è stato possibile fornire la prestazione sanitaria per ragioni indipendenti dalla sua volontà e dal suo comportamento;
- Il diritto del paziente di agire contro il professionista si prescrive in 10 anni dal momento in cui emerge oggettivamente il
- Onere della prova più aggravato per il paziente: deve provare l’esistenza del danno, che questo dipende dalla condotta professionale posta in essere dal professionista e che la condotta posta in essere è colposa: cioè che un professionista “medio” avrebbe previsto il danno che si è verificato e lo avrebbe potuto evitare;
- Il professionista deve provare che il danno non era per lui prevedibile e/o, comunque, evitabile;
- Il diritto del paziente di agire contro il professionista si prescrive in 5 anni dal momento in cui emerge oggettivamente il
Esempio: polizza sottoscritta con iscrizione al sindacato, spesso gratuita, o nel caso di polizza sottoscritta per la libera professione
Il fatto di essere titolare di un’altra polizza, magari solo per colpa grave, non influisce sull’operatività della polizza collettiva di responsabilità professionale voluta dalla Federazione nazionale TSRM PSTRP, che opera indipendentemente dal fatto che esista un’altra assicurazione. Anzi, se la polizza di cui si è titolari avesse qualche cosiddetto buco di copertura o, per esempio, consentisse l’apertura del sinistro solo quando la Corte dei Conti o l’Assicuratore dell’Ente di appartenenza facessero una specifica azione per essere risarciti del danno subito o per recuperare quanto pagato al terzo, allora, anche in tali casi, la polizza collettiva PSTRP agirebbe come un vero e proprio “telo di copertura” e di salvaguardia, facendosi carico del sinistro, e operando sempre e comunque a primo rischio rispetto a qualunque altra polizza dovesse essere stata stipulata dal singolo iscritto autonomamente.La polizza collettiva a contraenza FNO TSRM PSTRP prevede la copertura dei propri assicurati per la responsabilità civile del vaccinatore come da appendice allegata del 19 aprile 2021 indipendentemente dal fatto che l’inoculazione rientri o meno nel profilo professionale dell’assicurato stesso