FAQs

Frequently Asked Questions


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Premesso che in materia sanitaria la conflittualità si è talmente incrementata nel corso di questi ultimi decenni che, di fatto, è quasi impensabile immaginare un professionista sanitario privo di polizza assicurativa, con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per il dipendente: l’art. 10, comma 3, della Legge 24/17 . Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 (azione di rivalsa o responsabilità amministrativa) e all'articolo 12 (Azione diretta del soggetto danneggiato), al comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Il regime giuridico della responsabilità professionale si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di liberi professionisti o di dipendenti. Per i liberi professionisti: rispondono per la responsabilità c.d. “contrattuale”. Il che significa:
  • Onere della prova molto alleggerito per il paziente: basta provare l’esistenza del danno e che questo dipende dalla condotta professionale posta in essere dal professionista;
  • Il professionista deve provare che non è stato possibile fornire la prestazione sanitaria per ragioni indipendenti dalla sua volontà e dal suo comportamento;
  • Il diritto del paziente di agire contro il professionista si prescrive in 10 anni dal momento in cui emerge oggettivamente il
Per i dipendenti: rispondono per la responsabilità c.d. “extra-contrattuale”. Il che significa:
  • Onere della prova più aggravato per il paziente: deve provare l’esistenza del danno, che questo dipende dalla condotta professionale posta in essere dal professionista e che la condotta posta in essere è colposa: cioè che un professionista “medio” avrebbe previsto il danno che si è verificato e lo avrebbe potuto evitare;
  • Il professionista deve provare che il danno non era per lui prevedibile e/o, comunque, evitabile;
  • Il diritto del paziente di agire contro il professionista si prescrive in 5 anni dal momento in cui emerge oggettivamente il
Chi lavora all’interno di una cooperativa: viene equiparato al dipendente.
La copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al DECRETO del Ministero della Salute 13 marzo 2018 - Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018),che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
No, non è prevista alcuna franchigia.

Esempio: polizza sottoscritta con iscrizione al sindacato, spesso gratuita, o nel caso di polizza sottoscritta per la libera professione

Il fatto di essere titolare di un’altra polizza, magari solo per colpa grave, non influisce sull’operatività della polizza collettiva di responsabilità professionale voluta dalla Federazione nazionale TSRM PSTRP, che opera indipendentemente dal fatto che esista un’altra assicurazione. Anzi, se la polizza di cui si è titolari avesse qualche cosiddetto buco di copertura o, per esempio, consentisse l’apertura del sinistro solo quando la Corte dei Conti o l’Assicuratore dell’Ente di appartenenza facessero una specifica azione per essere risarciti del danno subito o per recuperare quanto pagato al terzo, allora, anche in tali casi, la polizza collettiva PSTRP agirebbe come un vero e proprio “telo di copertura” e di salvaguardia, facendosi carico del sinistro, e operando sempre e comunque a primo rischio rispetto a qualunque altra polizza dovesse essere stata stipulata dal singolo iscritto autonomamente.
Ogni qualvolta l'assicurato riceve notizia di unapossibile richiesta di risarcimento è utileinformare il broker (aprire un sinistro) con l’ausilio dei moduli predisposti . Questi sono scaricabili al link di seguito indicato https://www.spepa.it/in-caso-di-sinistro NB: compilare in ogni sua parte: -il modulo di apertura sinistro (per tutti) -il modulo privacy (per tutti) -il modulo di approfondimento ( se presente per ilproprio profilo professionale)

La polizza collettiva a contraenza FNO TSRM PSTRP prevede la copertura dei propri assicurati per la responsabilità civile del vaccinatore come da appendice allegata del 19 aprile 2021 indipendentemente dal fatto che l’inoculazione rientri o meno nel profilo professionale dell’assicurato stesso

Appendice RC vaccinatori

Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal TSRM e PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze.